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Modifiche all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

Nella Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana del 9-10-2023 Serie generale – n. 236

Modifiche all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Modifiche all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). — 1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, le parole:

“I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l’indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”;

  1. b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l’articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Art. 11-ter (Modifica all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). — 1. All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso, all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

  1. a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  2. b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
  3. c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro”».

 

Per quanto sopra vengono modificate determinati termini di ricorso ai calendari venatori e le misure per l’utilizzo del Piombo nelle zone umide:

  • zone umide di importanza internazionale riconosciute ed inserite nell’elenco della Convenzione internazionale RAMSAR.
  • zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
  • zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

E’ stato definito nel contempi il sistema sansonatorio:

da 20 ai 300 euro per chi nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1% in peso all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa.

Le sanzioni non si applicano se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro.

 

Si allega stralcio della Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana del 9-10-2023 Serie generale – n. 236

Stralcio Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 9 ottobre 2023 n. 236

 

Fonte Immagine da internet

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