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Il Presidente del CGA Sicilia ha emesso il decreto n. 335/2022 relativo all’istanza di sospensione dell’ordinanza cautelare n. 467/2022 relativa al ricorso n. 1077/2022 del TAR Palermo

Le Associazioni L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.CA Associazione Nazionale Cacciatori e Italcaccia Sicilia con il sostegno di Sicilia Nostra informano che ieri 1 agosto il Presidente del CGA Sicilia ha emesso il decreto n. 335/2022 relativo all’istanza di sospensione dell’ordinanza cautelare n. 467/2022 relativa al ricorso n. 1077/2022 del TAR Palermo, avente ad oggetto il CV 2022-2023, che come avevamo anticipato era stata depositata dall’Avv. Barbagallo il 30/7 u.s..

Il Presidente del CGA Sicilia ad un sommario esame, tipico di questa fase, ha ritenuto illegittimo il CV 2022-2023 nella parte in cui lo stesso:

  • consente giornate di caccia in preapertura nei giorni 1-3-4-10-11 settembre per il colombaccio, nonché per il coniglio selvatico, discostandosi oltre che dal parere ISPRA anche dalle risultanze della CTU disposta dal CGARS nel ricorso rg. 749/2018 relativo al CV 2018-2019 e di cui anche all’ord. del CGARS n. 857/2018;

  • consente giornate di caccia in preapertura nei giorni 1-3-4 settembre per la tortora non ritenendo sufficienti le argomentazioni per discostarsi dal parere ISPRA avuto riguardo oltre che alla CTU suddetta anche al fatto che nella scorsa stagione la caccia alla tortora in preapertura non è stata consentita.

Il Presidente ha poi ritenuto solo parzialmente illegittimo il CV nella parte in cui consente l’addestramento dei cani nelle tre settimane anteriori alla preapertura (previsione identica a quella della scorsa stagione 2021-2022 che non aveva subito censura alcuna) sospendendo parzialmente l’ordinanza del TAR Palermo e autorizzando il suddetto addestramento solo nel periodo 22-29 agosto con le modalità già fissate in CV.

Con riferimento alle restanti questioni per le quali il TAR ha sospeso il CV ed in particolare nella parte in cui consente anche per il mese di settembre la caccia al coniglio selvatico con l’uso di munizioni di piombo, nella parte in cui autorizza la caccia alla tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti e nella parte in cui autorizza la caccia all’Alzavola nell’ATC TP2, Il Presidente ha invece rinviato alla udienza cautelare collegiale del 7 settembre 2022 ogni decisione in merito all’appello cautelare proposto.

Con riferimento al suddetto provvedimento, che evidentemente non ci soddisfa in particolar modo per le motivazioni che lo sottendono, si possono effettuare le seguenti considerazioni:

  1. con riferimento alla definizione di “preapertura” il Presidente del CGA Sicilia fa propria quella ritenuta da ISPRA che riferisce tale accezione a tutto il mese di settembre, in totale contrasto con la legge 157/92 che espressamente fissa l’apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre considerando il periodo che va dal 1° settembre alla terza domenica di settembre come anticipazione della caccia;

  2. il Giudice richiama poi espressamente la CTU del Prof. Massa che per quanto riguarda il Colombaccio aveva individuato la data di apertura al 20/9/2018 ed aveva sospeso l’attività venatoria al Coniglio selvatico, non considerando in alcun modo che in riferimento al CV 2018-2019 (cui si riferiva quella CTU) ISPRA aveva dato parere contrario alla preapertura al Colombaccio, fissando la data di apertura al 1° ottobre, mentre nel parere del 28/4/2022 lo stesso ISPRA ha espressamente previsto la possibilità della preapertura alla specie fin dal 1° settembre.

Per quanto riguarda il Coniglio non è stato poi considerato come rispetto a quella stagione, a seguito dei censimenti intrapresi nel 2019 e proseguiti fino al 2022, la caccia alla specie si sia sempre svolta sia in preapertura che in apertura generale. Non è stato altresì considerato il fatto che ISPRA nel suo parere, espressamente, preveda la caccia al coniglio sia in preapertura che in apertura generale;

  1. con riferimento alla Tortora Il Presidente omette infine di considerare che proprio quella CTU aveva ammesso la preapertura sin dal 1/9/2018 prescrivendo solo un massimo carniere giornaliero e stagionale di 5 e 20 capi (quest’anno ridotto a 15). Inoltre nel rilevare, a sostegno della decisione, come la Tortora nella scorsa stagione fosse stata espunta dal CV, omette di evidenziare come la scorsa stagione non fosse stato ancora approvato il Piano di Gestione Nazionale (la cui mancanza a dire di ISPRA rendeva impossibile la caccia alla specie) e come invece adesso lo stesso Piano sia vigente e preveda espressamente un massimo di tre giornate di caccia in preapertura.

Per tali considerazioni, che in ogni caso il nostro legale opportunamente evidenzierà alla prossima udienza del 7 settembre p.v., anche la decisione del Presidente del CGA Sicilia non rende alcuna giustizia al mondo venatorio danneggiandolo oltremodo.

Quel che risulta incomprensibile ed inaccettabile è che anche per questo Giudice il parere di ISPRA abbia più valore della LEGGE.

E non si comprende perché ciò avvenga solo in Sicilia mentre nella maggior parte delle restanti regioni italiane si svolga regolarmente una “preapertura” ad alcune specie seguita “dall’apertura generale” alla terza domenica di settembre.

Malgrado tali pronunce, certamente non favorevoli, tuttavia, si rassicurano tutti i Cacciatori Siciliani che le Associazioni concludenti continueranno a lottare per difendere ciò che la LEGGE autorizza loro certi che alla fine le discriminazioni subite cesseranno e che, sempre nel pieno rispetto della legge, gli stessi potranno esercitare senza attacchi continui la loro infinita passione.

Restando in attesa di conoscere le auspicate ulteriori iniziative che l’Avvocatura dello Stato di Palermo vorrà intraprendere, oltre il deposito dell’appello cautelare notificato il 29/7/2022 e nel cui procedimento le sottoscritte Associazioni si sono costituite, come sempre vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi.

Palermo 02/08/2022

leggi decreto

N. 00735_2022 REG.RIC. – 202200335_16

 

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