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La 3^ Sez. del TAR Palermo ha emesso l’ordinanza cautelare n. 467/2022 avente ad oggetto il CV 22/23

Le Associazioni L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.CA Associazione Nazionale Cacciatori e Italcaccia Sicilia con il sostegno di Sicilia Nostra informano che in data odierna la 3^ Sezione del TAR Palermo ha emesso l’ordinanza cautelare n. 467/2022 relativa al ricorso n. 1077/2022 avente ad oggetto il CV 2022-2023.

Con riferimento alla stessa si possono effettuare le seguenti considerazioni:

Il TAR ha ritenuto illegittimo il vigente CV, statuendone la sospensiva, in relazione ai seguenti punti nei quali lo stesso:

  • autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1,3,4,10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;
  • autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti;
  • autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche al divieto di uso dei pallini di piombo;
  • autorizza prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2;
  • autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022) attese le potenzialità di disturbo in una delle più importanti fasi della fenologia delle specie.

In sostanza, in conseguenza della suddetta ordinanza, in Sicilia, allo stato, la stagione venatoria avrà inizio il 18/9/2022 come da CV ad esclusione del Coniglio selvatico e della Tortora ed il 21/9/2022 per la Quaglia. L’attività di allenamento e di addestramento dei cani potrà avvenire solo dal 1/9/2022. Non sarà possibile il prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2.

Riservandoci di ulteriormente approfondire il provvedimento che di certo non rende giustizia ai cacciatori siciliani contraddicendo quanto ritenuto legittimo dal Giudice Amministrativo con riferimento al CV 2021-2022 in particolare per quanto concerne la “preapertura” ed il prelievo del coniglio selvatico, sin d’ora è tuttavia possibile sottolineare che:

  1. con riferimento alla “preapertura”, il TAR, erroneamente, non ha tenuto conto del parere ISPRA che esplicitamente riteneva possibile prevedere alcune giornate fisse per Colombaccio, Gazza e Ghiandaia nella forma dell’appostamento temporaneo;
  2. con riferimento alla Tortora il TAR, erroneamente, non ha tenuto conto di tutte le disposizioni del CV afferenti l’annotazione degli abbattimenti e la trasmissione degli stessi alla Regione sia attraverso l’apposita scheda che attraverso il link predisposto;
  3. con riferimento al coniglio selvatico il TAR, erroneamente, non ha tenuto conto del parere ISPRA che esplicitamente riteneva possibile prevedere in preapertura la caccia alla specie nelle stesse giornate previste per la migratoria.

Il TAR inoltre ha errato non solo a non ritenere scientificamente valido lo studio sul Monitoraggio del Coniglio selvatico predisposto dall’Università degli Studi di Palermo in uno all’Istituto Zootecnico, ma ha errato anche a non considerare il parere ISPRA che ha espressamente ritenuto di rilevante importanza l’adozione di tale protocollo predisposto dall’Amministrazione;

  1. con riferimento al prelievo dell’Alzavola il TAR non ha in alcun modo motivato le ragioni dell’accoglimento del divieto di caccia alla specie nell’ATC TP2;
  2. con riferimento al divieto di allenamento e di addestramento dei cani il provvedimento è conseguente alla ritenuta illegittimità della preapertura.

Per tali motivi si ritiene assolutamente inevitabile l’impugnativa dinnanzi al CGARS del provvedimento del TAR Palermo per la riforma dello stesso nel più breve tempo possibile.

Da ultimo non può non rilevarsi la gravità del passaggio dell’ordinanza del TAR che così recita “Considerato che l’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza articolare scritti a difesa “. Ebbene, come anticipato nel precedente comunicato del 19 luglio scorso, la “latitanza” della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che non ha ritenuto di difendere in alcun modo il D.A. impugnato ha senza dubbio influito negativamente sull’esito del giudizio cautelare.

Vi terremo informati sulle ulteriori iniziative che di qui a breve verranno intraprese nell’interesse di tutti i cacciatori siciliani.

Palermo, 25/07/2022

leggi ordinanza TAR Palermo 3^ Sezione

N. 01077_2022 REG.RIC. – 202200467_05

 

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