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La caccia in Sicilia resta regolarmente aperta.

In data odierna la 2^ Sezione del TAR Palermo ha emesso l’ordinanza cautelare n. 709/2021 relativa al ricorso n. 1627/2021.

Con riferimento alla stessa si possono effettuare le seguenti considerazioni:

In primo luogo bisogna ricordare tutte le censure, sia del ricorso principale che del ricorso per motivi aggiunti, mosse dalle ricorrenti ai DD.AA. che hanno regolamentato l’attività venatoria per la corrente stagione 2021-2022, che qui si riportano:

  • Apertura della stagione venatoria e preapertura della stessa ad alcune specie in relazione alla situazione di siccità e incendi in Sicilia;
  • Prelievo della Tortora selvatica;
  • Prelievo del coniglio selvatico sia in preapertura che in apertura generale;
  • Apertura generale al Coniglio selvatico, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia a far data dal 19-20 settembre anziché dal 2/10/2021;
  • Prelievo venatorio della Beccaccia dal 1 al 10 gennaio 2022 anziché in 3 giorni fissi;
  • Mobilità dei cacciatori in altri n. 4 A.T.C. per la caccia alla sola selvaggina migratoria;
  • Prelievo della Alzavola e la caccia agli uccelli acquatici nel mese di ottobre nel A.T.C. TP2.

A fronte di tali motivi di impugnativa il TAR Palermo ha sancito la sopravvenuta mancanza di interesse con riferimento alla domanda cautelare relativa all’apertura della caccia (vedi sopra punto 4) ed al prelievo venatorio della specie Alzavola (vedi punto 7). Ha ritenuto non degni di tutela cautelare i punti 1)- 3) e 6).

Ha ritenuto illegittimo il vigente CV, statuendone la sospensiva, solo sui seguenti punti:

  • Prelievo della Tortora selvatica;
  • Prelievo della Beccaccia dal 1 al 10 gennaio 2022 anziché in 3 giorni fissi;
  • Divieto di caccia sui terreni incendiati a prescindere dall’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, l. 353/2000.

Con riserva di approfondire il provvedimento, sin d’ora è tuttavia possibile sottolineare che:

  1. Con riferimento alla Tortora selvatica, così come invece deciso per altre questioni, il TAR non ha rilevato la evidente sopravvenuta carenza di interesse; in ogni caso, come rilevato nella memoria depositata da questa difesa le motivazioni di ISPRA sul punto non hanno carattere scientifico ma evidenziano la mancanza del passaggio burocratico di definitiva approvazione del Piano Nazionale della Tortora selvatica.
  2. Con riferimento alla caccia alla Beccaccia nel periodo 1-10 gennaio 2022 il TAR non ha tenuto conto delle motivazioni addotte da questa difesa, nel silenzio peraltro dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, che ha, tra l’altro, prodotto la relazione concernente i monitoraggi, richiesti da ISPRA, che giustificavano la chiusura della caccia alla specie al 31 gennaio 2022 e che pertanto, in subordine, evidenziavano la possibilità di fruire di tutto il periodo di caccia compreso tra il giorno 1 ed il 10 gennaio.
  3. Con riferimento infine al divieto di caccia sui terreni incendiati a prescindere dai divieti previsti dalla legge n. 353/2000 il TAR non ha preso atto, inspiegabilmente, che tali divieti sono già esistenti come peraltro evidenziato più volte nelle memorie depositate.

Per tali motivi si sta già valutando l’impugnativa dinnanzi al CGARS del provvedimento del TAR Palermo.

Da ultimo si vuole sottolineare l’importanza di un passaggio del provvedimento esaminato.

Di vero, il TAR Palermo ha sottolineato come “il parere ISPRA possa fondare un onere di motivazione rafforzato in capo all’amministrazione regionale solo ove siano dettate specifiche e puntuali indicazioni e suggerimenti non invece ove venga generalmente raccomandata l’adozione di misure generali di attenuazione, valutazione e verifica dell’impatto dell’attività venatoria sulla fauna selvatica”.       

Si evidenzia come tale principio enunziato dal GA potrà rivelarsi assai importante sia nella fase di merito del presente giudizio che nell’emanazione dei prossimi calendari venatori.

 

Avv. Alfio Barbagallo

Ordinanza TAR Palermo del 3 Novembre 2021

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